Piano transizione 5.0 Stampanti 3D: è realtà col decreto PNRR
Al via il credito d’imposta alle imprese che aderiscono al piano Transizione 5.0. Col decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale può partire l’insieme delle agevolazioni volte a favorire l’efficientamento energetico e la digitalizzazione delle aziende.
Nel biennio 2024-2025 le imprese potranno utilizzare gli incentivi, sottoforma di credito d’imposta, del piano Transizione 5.0. Lo scorso 26 febbraio il Mimit ha infatti approvato il decreto Legge Pnrr (D.L. n. 19/2024) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 con una serie di importanti misure per le imprese finalizzate ad incentivare l’efficientamento dei loro processi produttivi, riducendo i consumi energetici ed orientando le stesse verso la sostenibilità e lo sviluppo green, concetti fino ad ora rimasti spesso sulla carta. L’agevolazione è disciplinata nello specifico dall’articolo 38 del citato decreto legge.
Il piano transizione 5.0 è finanziato da fondi pari a 6,3 miliardi di euro ed è in vigore dal 2 marzo 2024. La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
Transizione 5.0 è il risultato della proposta che l’Italia ha portato in seno all’Ue che è stata approvata dalla Commissione il 24 novembre e dal Consiglio l’8 dicembre. Si tratta di novità strutturali che impattano il Pnrr italiano, passato intanto da 191,5 a 194,4 miliardi di euro, a 614 da 527 obiettivi, da 6 a 7 missioni, con l’introduzione del capitolo Repower Ue. Le riforme che l’Italia dovrà attuare passano da 69 a 66. Il nuovo Pnrr stanzia 2,9 miliardi di euro a supporto del sistema produttivo per la transizione ecologica, tecnologie net zero e competitività e resilienza delle filiere produttive strategiche. Tutti gli investimenti sono tesi ad agevolare l’efficienza energetica dei processi produttivi, l’autoconsumo di elettricità, l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, ma tutte queste misure dipendono dai decreti attuativi che ancora non sono stati pubblicati.
Efficienza e risparmio di energia
Le attività oggetto dell’agevolazione dovranno produrre dei risultati misurati in termini di efficienza energetica e risparmio di energia. A tal fine sarà necessario rispettare una delle seguenti due condizioni: nel caso degli investimenti in beni 4.0, il risparmio energetico conseguito nei processi target dovrà essere pari ad almeno il 5% rispetto ai consumi precedenti per gli stessi processi; mentre nel caso di attività non legate a specifici processi target, la riduzione del consumo finale di energia dovrà essere di almeno il 3%. L’intensità del beneficio sarà modulata su almeno una determina tre aliquote in base ai risultati conseguiti. Il progetto dovrà essere accompagnato da certificazione ex ante da un professionista che attesta la validità dell’opera ed ex post un’ulteriore certificazione dovrà verificare che i parametri siano effettivamente rispettati. Il decreto attuativo dovrà arrivare nei primi mesi del 2024.
Obiettivi e tipologie di investimenti agevolabili
Gli obiettivi del Piano Transizione 5.0 sono:
- Incrementare l’efficienza energetica e promuovere l’adozione dell’autoproduzione di energia rinnovabile nelle imprese, con l’obiettivo di conseguire un risparmio cumulativo di 0,4 Mtep nei consumi energetici nel periodo 2024-2026.
- Sostenere la digitalizzazione delle imprese, attraverso l’adozione di tecnologie innovative, come la robotica avanzata, l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, la stampa 3D e il cloud computing.
- Promuovere la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.
Si tratterà di un credito d’imposta incrementativo rispetto a quello già previsto da Transizione 4.0. Le aliquote agevolative non sono ancora definite, ma secondo le anticipazioni fornite arriveranno a un massimo del 20% e potranno sommarsi a quelle di Transizione 4.0. Pertanto l’aliquota massima per le imprese che potranno sommare i due incentivi sarà del 40%, a cui potrebbero aggiungersi due ulteriori aliquote minori per un massimo complessivo del 45%.
L’intensità del beneficio e quindi la percentuale di credito d’imposta riconosciuto varieranno in base ai miglioramenti conseguiti in termini di efficienza energetica a livello di impresa (almeno del 3%) o a livello di processo produttivo interessato (almeno del 5%).
Aliquote di incentivo
L’incentivo previsto dal Piano Transizione 5.0 è un credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione con le imposte a debito o in forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni strumentali.
L’aliquota del credito d’imposta varia a seconda della tipologia di investimento e del grado di risparmio energetico o di innovazione conseguito.
In particolare, le aliquote sono le seguenti:
-
Investimenti in beni strumentali per l’efficienza energetica
- 50% del costo, se il risparmio energetico è almeno del 30%
- 30% del costo, se il risparmio energetico è almeno del 20%
-
Investimenti in beni strumentali per l’innovazione
- 40% del costo, se il bene rientra nella categoria dei beni 4.0
- 20% del costo, se il bene non rientra nella categoria dei beni 4.0
Requisiti per accedere al credito d’imposta
Per accedere al credito d’imposta è necessario che gli investimenti siano realizzati entro il 31 dicembre 2026. Inoltre, i beni strumentali devono essere nuovi e acquistati da fornitori stabiliti in Italia.
Gli investimenti agevolabili
Entrando nel merito delle spese ammissibili all’agevolazione, queste dovranno essere sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025. Quindi, tutte le aziende che hanno già effettuato investimenti da inizio 2024 ad oggi, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma, possono stare tranquille: potranno richiedere il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0.
Gli investimenti oggetto di credito d’imposta saranno quelli aventi i requisiti del piano nazionale Industria 4.0, cioè quelli che soddisfano gli ormai noi 5+2 requisiti obbligatori.
Ma tali requisiti non saranno sufficienti per ottenere il beneficio. Infatti, gli investimenti devono obbligatoriamente (pena l’esclusione), garantire un risparmio energetico minimo del 3% se rapportato all’intera struttura produttiva o del 5% se rapportato ad un determinato processo produttivo interessato dall’investimento.
In questa fascia minima si otterrà un credito d’imposta pari al:
- 35% per investimenti fino ad € 2.500.000,00;
- 15% per investimenti compresi tra € 2.500.000,00 ed € 10.000.000,00;
- 5% per investimenti compresi tra € 10.000.000,00 ed € 50.000.000,00.
L’investimento massimo ammissibile è pari ad € 50.000.000,00.
Il decreto ha esteso anche l’applicabilità del credito d’imposta a due categorie di software (come indicato dall’allegato B – Legge 232/2016), necessari al monitoraggio dei consumi aziendali.
Gli adempimenti
Sul fronte degli adempimenti non mancano le novità rispetto al credito d’imposta Beni strumentali 4.0. Per ottenere il credito d’imposta del Piano Transizione 5.0 sarà necessario riportare sui documenti di trasporto, sulle fatture e su tutta la documentazione inerente gli investimenti, il riferimento normativo all’art. 38 comma 15 del D.L. Pnrr del 02/03/2024.
Rispetto alla bozza, il D. L. n. 19 assegna un ruolo di primo piano al Gse. Prima di avviare concretamente il progetto, sarà necessario effettuare una comunicazione al Gestore dei servizi energetici e nominare un perito indipendente che dovrà certificare la riduzione dei consumi delle varie percentuali.
Certificazione del perito
A conclusione degli investimenti andrà effettuata una nuova comunicazione, con una seconda certificazione del perito, adempimenti finalizzati a certificare il completamento degli investimenti.
A queste certificazioni ex ante ed ex post, il D.L. n. 19 aggiunge tra gli adempimenti necessari la comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento. Tale comunicazione sarà poi inoltrata dal Gse al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
A corredo, sarà inoltre necessaria una relazione del revisore legale dei conti, così come avvenuto fino ad oggi per il credito d’imposta per le attività di Ricerca e sviluppo e Formazione 4.0.
Riepilogando saranno dunque necessari i seguenti documenti:
- 2 comunicazioni al Gse (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
- 2 certificazioni peritali (prima e dopo l’effettuazione degli investimenti);
- 1 relazione del revisore (al completamento degli investimenti).
Appare chiaro che la volontà del Legislatore sia stata quella di rendere più controllabile questo nuovo credito d’imposta e ciò si è tradotto in una più complessa gestione dell’intero iter.
Fortunatamente è stato previsto un credito d’imposta aggiuntivo fino ad € 10.000,00 per le certificazioni del perito e, per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, un ulteriore credito d’imposta fino ad € 5.000,00 per la relazione del revisore.
Focus sulle certificazioni per ottenere gli incentivi
Per ottenere l’incentivo sarà inoltre necessario il conseguimento di una certificazione “ex ante”, rilasciata da un valutatore indipendente che dovrà attestare che il progetto rispetti i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Una seconda certificazione “ex-post”, a investimento ultimato, attesterà l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.
I soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni dovrebbero essere gli stessi abilitati a produrre la certificazione tecnico-economica prevista dal Fondo per il sostegno alla Transizione Industriale per la parte relativa all’efficientamento energetico:
- EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditate UNI CEI 11339
- ESCO accreditate UNI CEI 11352
- Organizzazioni accreditate ISO50001
- Geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento, ovvero facenti parte dell’organico della società richiedente la diagnosi energetica.
In quest’ultimo caso, ingegneri e periti industriali sarebbero autorizzati a redigere sia le perizie per il credito d’imposta 4.0 sia quelle per il 5.0, mentre gli altri sarebbero abilitati solo alle perizie 5.0. Il tetto massimo agevolabile per ciascun investimento, dovrebbe ammontare a 50 milioni di euro.
Differenze col piano transizione 4.0
Per capire meglio la portata delle novità introdotte dal piano Transizione 5.0, appare utile riepilogare la situazione antecedente, che continuerà peraltro parallelamente al nuovo programma di incentivi nei casi in cui chi vorrà accedervi, non sarà in grado di mettere in campo interventi che producano un risparmio energetico almeno pari al 3% della struttura produttiva o al 5% dei processi interessati dal progetto.
Il piano Transizione 4.0 è stato finanziato nell’ambito della Missione 1 – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del PNRR, con una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro (a cui si aggiungono 5,08 miliardi di euro del Fondo complementare) e l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di un credito di imposta a fronte di: acquisto di beni materiali; acquisto di beni immateriali 4.0 (es. software avanzati); acquisto di beni immateriali tradizionali (es. software di base); attività di R&D&I; attività di formazione 4.0. I beni materiali e immateriali 4.0 soggetti al regime di incentivazione sono specificati nei due Allegati (A e B) predisposti dall’allora Ministero dello Sviluppo economico.
Conclusioni
Il credito d’imposta previsto dal piano transizione 5.0 può dirsi ormai realtà grazie al Decreto PNRR. Mancano solo ancora alcuni decreti attuativi, ma i dubbi circa la sua operatività possono dirsi ormai superati. L’iter è infatti ormai quasi completo.
Il piano mira a incentivare l’efficientamento energetico delle imprese apportando migliorie rispetto alla precedente transizione 4.0. Si rivolge a tutte le imprese presenti sul territorio nazionale senza distinzioni, e prevede un sistema di aliquote differenziato a seconda del tipo di intervento che si vuole mettere in atto.
Nonostante i vantaggi superino gli svantaggi, non mancano alcune lacune nel piano Transizione 5.0, soprattutto con riguardo alla digitalizzazione, e specialmente sul fronte della formazione.
Domande frequenti
La transizione 5.0 è un piano di incentivi per la digitalizzazione e la sostenibilità delle imprese italiane. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2024 e si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Gli obiettivi della transizione 5.0 sono:
Incrementare l’efficienza energetica e promuovere l’adozione dell’autoproduzione di energia rinnovabile nelle imprese, con l’obiettivo di conseguire un risparmio cumulativo di 0,4 Mtep nei consumi energetici nel periodo 2024-2026.
Sostenere la digitalizzazione delle imprese, attraverso l’adozione di tecnologie innovative, come la robotica avanzata, l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, la stampa 3D e il cloud computing.
Promuovere la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali.
I beneficiari della transizione 5.0 sono le imprese di qualsiasi dimensione, incluse le micro, piccole e medie imprese (PMI).
Gli investimenti agevolabili dalla transizione 5.0 sono quelli finalizzati a:
Incrementare l’efficienza energetica, attraverso l’acquisto di beni strumentali nuovi che consentano di migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi.
Adottare tecnologie innovative, come la robotica avanzata, l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things, la stampa 3D e il cloud computing.
Promuovere la sostenibilità, attraverso l’adozione di soluzioni innovative per la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.
L’incentivo previsto dalla transizione 5.0 è un credito d’imposta, che può essere utilizzato in compensazione con le imposte a debito o in forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni strumentali.
L’aliquota del credito d’imposta varia a seconda della tipologia di investimento e del grado di risparmio energetico o di innovazione conseguito.