EASA chiarisce: dopo il 1/1/2024 i vecchi droni non marcati voleranno ancora in Open Category
Le notizie corrono in fretta sui social network e da ieri pomeriggio non si fa altro che parlare della buona notizia di cui abbiamo parlato nel titolo di questo articolo.
Siamo stati subito messi al corrente della pubblicazione che ha scatenato questo piacevole passaparola, ma abbiamo attesto a pubblicare una nostra nota per non farci prendere dalle emozioni e analizzando per bene i fatti.
Per coloro che hanno fretta possiamo riassumere dicendo che EASA L’agenzia Europea per la Sicurezza Aerea che ha promosso gli attuali regolamenti europei sui droni, ha pubblicato sulle proprie pagine ufficiali una serie di informazioni che affermano che i droni senza marcatura di classe, immessi sul mercato prima del 1 gennaio 2024, potranno continuare a volare nella Open Category.
Nella sotto categoria A1 se di peso inferiore a 250 grammi e nella sotto categoria A3 se di peso uguale o superiore a 250 grammi ma inferiore a 25 Kg.
Riportiamo con i crediti di EASA l’infografica presente sul loro sito relativa alla situazione applicabile dopo il 1 gennaio 2024.
Tutto ok, ma ancora con qualche dubbio
Ora entrando nell’argomento e volendo analizzare con attenzione, ci siamo resi conto che ci sono ancora una serie di dubbi che purtroppo rimangono.
Intanto una prima considerazione la dobbiamo fare, nei regolamenti EU 945/2019 e EU 947/2019 nella sezione definizioni troviamo due diverse spiegazioni. Non che la cosa possa fare una gran differenza nella sostanza, ma riteniamo che una definizione debba essere tale e possibilmente unica.
945/2019 28) «massa massima al decollo» (maximum take-off mass, «MTOM»): la massa massima dell’UA, compreso il carico e il carburante, definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è possibile far funzionare l’UA;947/2019 22) «massa massima al decollo» («MTOM»):la massa massima dell’aeromobile senza equipaggio, compreso il carico utile e il carburante, quale definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è consentito l’esercizio dell’aeromobile senza equipaggio; |
La questione nasce proprio dalla definizione: “MTOM [omissis] definita dal fabbricante o costruttore”. Quasi tutti i droni senza marcatura di classe presenti adesso sul mercato con una eccezione per il DJI MINI 2SE, non riportano il valore di MTOM, ma parlano solo di peso.
Nei giorni scorsi Dronezine aveva alla casella di posta elettronica di EASA un chiarimento sulla questione MTOM. Che in inglese significa Maximum Take Off Mass, massa massima al decollo.
Questa la risposta di EASA alle nostre richieste, arrivata ieri 20 dicembre, sulla nostra casella di posta.
In sostanza ci dicono che hanno pubblicato una pagina a questo link:
https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drone-open-category-applicable-requirements-fly-1st-january
e se siamo soddisfatti della risposta.
Come dicevamo all’inizio dell’articolo siamo parzialmente soddisfatti perché sulle pagine in oggetto si trova scritto che:
Come si può utilizzare un drone senza etichetta identificativa della classe dopo il 1° gennaio 2024?Secondo il Regolamento UE 2019/947 , dal 1° gennaio 2024, puoi pilotare un drone senza etichetta identificativa di classe se operi nella categoria open in: Sottocategoria A1: se il drone ha una massa massima al decollo inferiore a 250 g, compreso il carico utile; Solo per i droni con marchio di classe, i produttori hanno la responsabilità di dichiarare la massa massima al decollo del drone. |
Nelle parti che abbiamo evidenziato si legge che SOLO per i droni immessi sul mercato con marchio di Classe sia responsabilità del costruttore dichiarare il MTOM.
Nella sezione in cui suggeriscono che sia il pilota a dover pesare il drone, abbiamo qualche perplessità.
Intanto per cominciare tale obbligo spetterebbe al costruttore e non al pilota che in ogni caso deve verificare prima di ogni volo di non superare il valore di Massa Massima al Decollo, ma se non è nota?
Tralasciando anche la questione della accuratezza delle bilance casalinghe, immaginiamo che anche in sede di eventuali controlli sul campo durante una operazione di volo, nessun agente di polizia arrivi con la proprio bilancia di precisione e pesi il drone.
Semmai verificherà che sussistano tutti gli altri requisiti, ma non di certo effettuerà una misura in loco.
Diversa la situazione in caso di sequestro del drone per altri illeciti o violazioni; potrebbe essere verificato in sede giudiziaria e in quel caso saranno messe a confronto le bilance ufficiali con quelle a disposizione del “pilota” (come scrive EASA).
Naturalmente stiamo ipotizzando, ma è anche un nostro compito fare tutte le supposizioni.
Poi esiste la delicata questione relativa alle assicurazioni che per essere aderenti alla normativa attuale, praticamente riportano sempre la definizione di MTOM e non di semplice peso.
Noi di 3Digital relativamente alle polizze collettive ad uso hobbystico offerte in convenzione ai nostri soci abbonati, cercheremo di parlare con l’assicuratore per assicurarci, scusate il gioco di parole, che nella malaugurata ipotesi di incidente, non ci siano problematiche di interpretazione e magari facilitino la compagna a “cavillare” sulla questione peso e MTOM.
Appena ne sapremo di più, non mancheremo di tenervi informati.
Di fatto questa problematica rimarrà valida solo per qualche anno poi la maggioranza dei droni saranno tutti immessi sul mercato con la marcatura di classe e quindi l’interpretazione tra TOM (Take Off Mass – peso al decollo) e MTOM (Maximum Take Off Mass – massima al decollo) finirù in una bolla di sapone.
A proposito di interpretazioni, sempre sulla pagina di EASA in oggetto è riportato anche questo disclaimer che siamo certi, vi lascerà comunque con un dubbio:
Le informazioni contenute in questo articolo sono da intendersi puramente come sintesi della Normativa Drone. Non ha alcun effetto giuridico e non deve essere interpretato come guida ufficiale dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2018/1139 . Le istituzioni dell’Unione e l’Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni autentiche degli atti rilevanti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. |
In poche parole, quello che scrivono sul loro sito ufficiale, pur provenendo da un fonte autorevole, non ha valore di legge si rimanda alla normative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Europea e relativi regolamenti.
Quindi i droni non marcati potranno volare come adesso dopo il gennaio 2024?
Se la stessa EASA non si prende le responsabilità di quanto scrive, non vedo perché dovremmo farlo noi di 3Digital.
Volendo fare una analisi logica sulla questione, potremmo affermare che di fatto il peso al decollo di un drone con MTOM dichiarato dal costruttore o il peso al decollo di un drone senza tale valore, alla fine saranno simili sia dal punto di vista della Safety (Sicurezza Aerea nei confronti di altri aeromobili in cielo), sia dal punto di vista della Security (Sicurezza Terreste a salvaguardia di persone o proprietà).
In sostanza se è vero che le intenzioni dell’ente regolatore fossero quelle di far volare nelle Open Category i droni senza marcatura di classe, anche noi di 3Digital possiamo affermare con un certa cautela che se non succedono incidenti, non ci dovrebbero essere problemi.
Oltretutto, la sotto categoria A3 presuppone un volo lontano almeno 150 metri da complessi residenziali, ricreativi, industriali e persone, quindi una operazione a basso rischio anche se con droni potenzialmente sino a 25 Kg.
Per i droni sotto i 250 grammi che potranno proseguire le loro attività nella categoria A1, valgono le considerazioni sul peso, fatte poco sopra.